Acconto di novembre

La modalità di versamento del secondo acconto delle imposte 2023 a rate e posticipato al 16.01.2024 è effettuabile anche con il metodo previsionale. Sia nella normativa di riferimento (art. 4 D.L. 145/2023), che ha introdotto il differimento con dilazione dell’acconto del 30.11.2023, sia nella circolare n. 31/E/2023 e avente ad oggetto la medesima diposizione, non vi sono, infatti, inibizioni di sorta circa l’utilizzo del metodo previsionale per quantificare l’ammontare da corrispondere a partire il 16.01.2024 parametrandolo all’imposta teorica che si presume dovuta per l’anno 2023.

La nuova modalità di pagamento dell’acconto del 30.11.2023, disciplinata con il citato art. 4 D.L. 145/2023, è valida unicamente per il citato versamento (operando sperimentalmente solo per l’annualità in corso) ed è concessa solo alle persone fisiche titolari di partita Iva che nell’annualità precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000.

Non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori dell’impresa familiare e il coniuge nel caso di azienda coniugale, benché il reddito da loro dichiarato “trasmesso” a un titolare di partita Iva che resta l’unico beneficiario della disposizione. Da evidenziare che gli effetti della posticipazione e dilazione del secondo acconto riguardano solo le imposte e non i contributi previdenziali (Inps gestione artigiani e commercianti e Inps gestione separata), il cui termine di versamento è confermato al 30.11.2023 e per i quali, comunque, resta applicabile il metodo previsionale.

FONTE: Italia Oggi

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